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06/04/2009
Denunzia del Sinistro
Col termine sinistro si indica l'evento negativo in previsione del quale l'assicurato ha stipulato con una compagnia il contratto di assicurazione.
Quando si verifica il sinistro l'assicurato deve compiere tutto ciò che gli è possibile per evitare il danno o per renderlo il più modesto possibile; tutte le spese che egli sostiene a tale scopo sono a carico della compagnia assicuratrice.
Oltre a doversi adoperare per limitare la gravità del danno, l'assicurato ha l'obbligo di avvisare la compagnia nei limiti di tempo previsti dalla polizza, fornendo anche la descrizione del fatto e la eventuale documentazione.
Sulla base delle indicazioni contenute in questa comunicazione (chiamata denunzia del sinistro) la compagnia ha la possibilità di mettersi all'opera per accertare le circostanze precise che hanno dato origine all'evento e per sincerarsi dell'entità dei danni. Naturalmente l'assicurato che denunzia un sinistro deve essere in condizione di poterlo provare; pertanto deve conservarne le tracce e mettere a disposizione della compagnia la documentazione e le testimonianze in suo possesso.
A questo proposito occorre far presente che perde ogni diritto al risarcimento chi esagera dolosamente il danno dichiarando distrutte cose inesistenti od occulta beni salvati, chi presenta documenti fraudolenti e chi altera le tracce del sinistro o facilita il suo sviluppo.
12:33 Scritto da: dadomail69 in Denunzia del Sinistro | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | Tag: sinistro, assicurazioni, denunzia dle sinistro assicurato | OKNOtizie |
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